Assistenza Sindacale
Conciliazione Sindacale
A seguito del recente intervento riformatore (art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. collegato lavoro) la conciliazione in sede sindacale, ben conosciuta dal nostro ordinamento, è ora disciplinata dallo scarno disposto dell’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’ arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione , sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’ autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.
In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.
Cosa prevedono i principali CCNL?
Non tutti i contratti collettivi di categoria prestano specifica attenzione al tema delle controversie individuali, limitandosi in alcuni casi a formulare clausole del tutto generiche che non rispondono all'auspicio formulato dal legislatore, come ad esempio avviene nell'industria metalmeccanica.
I settori che intervengono positivamente per proceduralizzare la conciliazione offrono un panorama variegato che prevede, in linea generale, l’ istituzione di apposite strutture paritetiche, a livello nazionale o territoriale, cui le parti interessate possono far riferimento per l’espletamento del tentativo di conciliazione secondo modalità e termini predefiniti, come si può ad esempio rilevare nei comparti del terziario, del credito e del turismo.
Va tuttavia osservato che anche in queste ultime ipotesi gli adempimenti formali sono generalmente ridotti al minimo, posto che l’obiettivo delle clausole contrattuali è, in definitiva, quello di offrire alle parti una sede di confronto dove raggiungere, con l’assistenza tecnica dei rappresentanti sindacali, una soluzione di compromesso.
Muovendo da questo punto di vista, l’ eventuale inosservanza dei singoli passaggi del percorso procedurale apprestato dal contratto collettivo ha scarsa rilevanza in quanto le parti conservano la possibilità di ratificare i contenuti dell’accordo comunque raggiunto attraverso l’ordinaria
conciliazione amministrativa presso la Direzione del lavoro.