Arresto in flagranza per l’imprenditore accusato di aver sfruttato lo stato di bisogno dei lavoratori
Con la sentenza n. 28735 del 23.07.2021,la Cassazione Sez. 4 penale afferma che, nel caso in cui venga provato lo stato di bisogno dei lavoratori, è legittimo l’arresto in flagranza dell’imprenditore che sfrutti tale situazione di difficoltà.
La vicenda
La Suprema Corte con la sentenza in commento si è pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza del Tribunale di Mantova, che non aveva provveduto a convalidare l’arresto in flagranza del legale rappresentante di una società, in relazione al reato di cui all'art. 603 c.p.
L’imprenditore, indagato per Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p ), era stato ritenuto colpevole per aver approfittato dello stato di bisogno di alcuni lavoratori, con l’aggravante di averli esposti a pericolo per la loro incolumità.
Detti lavoratori non avevano sottoscritto alcun regolare contratto di assunzione, molti erano addirittura clandestini, percepivano una retribuzione sproporzionata e palesemente difforme dalle previsioni contrattuali, e venivano impiegati senza il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (assenza del documento di valutazione dei rischi, mancata nomina del Responsabile della Sicurezza sul Lavoro) .
Il diritto
La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’arresto dell’imprenditore che sfrutti lo stato di bisogno dei propri dipendenti risulta legittimo nell’ipotesi in cui ricorrano gravi indizi di colpevolezza.
“L’arresto, quale misura pre-cauterale, è giustificato dalla situazione riscontrata all'esito dell'attivita' investigativa tenuto conto delle condizioni di lavoro accertate dalla PG e delle dichiarazioni rese dai lavoratori che, in termini del tutto distonici rispetto al provvedimento di mancata convalida, consentivano di ritenere pienamente ragionevole, al momento dell'adozione della misura, lo stato di flagranza, con riferimento al trattamento economico parametrato all'orario di lavoro dei lavoratori, taluni dei quali clandestini, ed all'assenza di un documento di valutazione dei rischi.”
Ordunque, nel caso di specie, le condizioni di lavoro denunciate dai lavoratori, ed accertate dalla PG sono sufficienti a legittimare l’arresto dell’imprenditore.
Inoltre, secondo gli Ermellini, elementi che sottendono lo stato di bisogno dei lavoratori sono:
- la loro clandestinità;
- il riconoscimento di un trattamento economico palesemente sbilanciato rispetto all'orario di lavoro;
- l’omissione dei necessari obblighi antinfortunistici.
Elementi tutti ravvisabili nella vicenda in oggetto, e che hanno indotto la Suprema Corte ad accogliere il ricorso del Procuratore Generale e disporre la convalida dell’arresto in flagranza dell’imprenditore.
L’articolo 603 bis c.p. rubricato Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dispone:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Il succitato articolo è stato oggetto di intervento da parte del legislatore mediante la Legge n.199/2016, la quale ha individuato due distinte figure di incriminazione:
1) quella dell’intermediazione illecita perseguita da chiunque recluti manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno;
2) quella dello sfruttamento lavorativo, relativo a chiunque assume, utilizza, o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di interposizione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Elementi costitutivi della fattispecie di reato sono:
Sfruttamento lavorativo inteso come strumentalizzare a proprio favore della situazione di bisogno in cui versa la vittima;
Stato di bisogno : una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose, (secondo l’orientamento interpretativo accolto dalla Suprema Corte di Cassazione);
Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da quanto statuito dlla contrattazione collettiva, o comunque sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato;
Violazione della normativa relativa all’orario settimanale, periodi di riposo e ferie;
Violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma in esame mira a contrastare il fenomeno del caporalato punendo tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.
- il riconoscimento di un trattamento economico palesemente sbilanciato rispetto all'orario di lavoro;
- l’omissione dei necessari obblighi antinfortunistici









