LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEL DOCENTE PRIVO DI GREEN PASS- LA DECISIONE DEL TAR DEL LAZIO
Sta facendo discutere la decisione del TAR del Lazio che ha ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonchè la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni del personale docente privo di green pass.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis), con due decreti monocratici gemelli nn. 4531 e 4532 del 2 settembre 2021 ha rigettato le richieste cautelari formulate da una sigla sindacale scolastica, non ravvisando alcuna violazione, in merito alla disciplina scolastica emergenziale impugnata, del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato.
La vicenda trae origine dall’azione intrapresa da una sigla sindacale rappresentante il personale scolastico, che ha adito il Tar del Lazio per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sia del decreto 6 agosto 2021, con cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il Piano Scuola 2021-2022, nella parte in cui sancisce che “è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione,” esonerando, per contro, gli alunni dalla vaccinazione, nonché dalla effettuazione dei test diagnostici o screening preliminari, sia della nota del 13 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui pone a carico del personale scolastico “un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde”, qualificando il mancato possesso della stessa come “assenza ingiustificata” e dispone “il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, (…) oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Il Tar, tramite una sommaria delibazione, ha osservato che il diritto del personale scolastico a non essere vaccinato non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, bensì deve essere contemperato con altri essenziali interessi pubblici, come quello attinente alla salute pubblica, a circoscrivere l’estendersi della pandemia, e ad assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico della scuola in presenza.
Nella motivazione si legge: “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.”
Tuttavia, resta tutelato il diritto a non vaccinarsi da parte di tale categoria di lavoratori, mediante previsione, da parte del legislatore, della possibilità degli stessi di produrre, in sostituzione del green pass, un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.
La presentazione del test costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, per l’effetto,il TAR ha avallato la circostanza che il costo del tampone venga a gravare sul docente che intenda beneficiare di tale alternativa.
La pronuncia arriva a poche ore dall’episodio che nella giornata del 2/09/2021 ha interessato un docente di francese, recatosi a scuola, per il secondo giorno consecutivo, presso l’istituto Curie-Levi di Torino, senza il certificato verde.
Il Preside ha invitato il professore a lasciare i locali della scuola, ma difronte al rifiuto dello stesso non ha avuto altra scelta, se non quella di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
Il docente, di conseguenza, ha si abbandonato il plesso scolastico, ma al contempo ha anche sporto denuncia per abuso d’ufficio.
*Il tema del “green pass” va approfondito e rivisitato, in quanto presenta ancora una serie di lacune che palesano evidenti contraddizioni, ad esempio il Green Pass è obbligatorio sui treni ed autobus a lunga percorrenza ma non sui mezzi pubblici del trasporto locale e regionale, ovvero su metro tram, autobus e treni regionali …e non se ne comprende la motivazione.
Peraltro la stessa maggioranza di Governo è divisa sul Green pass obbligatorio in Italia, come mostrato ieri dalla Lega che espresso voto contrario in commissione Affari sociali alla Camera, insistendo sulla proposta di tamponi gratis per tutti!
Non ci resta che attendere gli imminenti sviluppi in ordine alla vicenda.









