AGGIORNATE LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI
Sono state nuovamente aggiornate le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici, ai sensi del Testo Unico, con particolare riferimento alle indicazioni generali per la valutazione della radiazione solare, microclima, rumore e vibrazioni.
Uno dei documenti che in questi anni ha avuto un maggiore impatto sulla prevenzione nei luoghi di lavoro - realizzato dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con Inail e Istituto Superiore di Sanità - è rappresentato dalle “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08”.
Il documento, che punta a risolvere i più comuni quesiti che vengono generalmente proposti ai professionisti del settore, necessita di una continua revisione per continuare a rimanere uno strumento efficace in relazione alla prevenzione dei rischi da agenti fisici.
Ed una nuova revisione del documento è avvenuta proprio in queste settimane, non solo con riferimento alle disposizioni generali del Capo I del Titolo VIII (Agenti fisici) del D.Lgs. 81/2008, ma anche in relazione alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti da radiazioni solari, microclima, rumore e vibrazioni.
Di seguito vengono riportate le novità più rilevanti introdotte.
Come è noto, la valutazione dei rischi da agenti fisici “deve essere eseguita dal datore di lavoro (art. 17 comma a) secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
L’art.28 al comma 3 dispone “il contenuto del documento redatto al termine della valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni specifiche contenute nei successivi titoli del decreto, che, nel caso degli agenti fisici, è il Titolo VIII. In ogni caso la finalità della valutazione del rischio deve essere sempre quella di identificare e adottare opportune misure di prevenzione e protezione, che vanno indicate all’interno del DVR”.
Nella valutazione dei rischi occorre tener conto della tipologia di agente fisico interessato, in quanto in relazione alla natura del medesimo si prospettano diversi casi.
Nello specifico:
- rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali: sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, possiedono un Capo loro dedicato. In questo caso le esposizioni dei lavoratori dovranno essere valutate in conformità alle modalità e ai requisiti descritti nei rispettivi Capi;
- ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche: sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, non possiedono un Capo specifico, di conseguenza per essi si applica quanto richiesto al Capo I, e come tale la valutazione del rischio va effettuata secondo quanto disposto dall’art.181 comma 1 “la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere svolta nell’ambito della valutazione dei rischi generale, di cui all’art. 28, e deve essere tale da ‘identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione’ facendo ‘particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi’”. Ed ancora ex art. 28 “il datore di lavoro valuta i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi disponibili, elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo, pone attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili, provvede agli obblighi di informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla tenuta della cartella sanitaria di rischio”;
- radiazione solare (radiazione ottica di origine naturale): la radiazione solare non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VIII, sia in quanto lo stesso annovera tra le radiazioni ottiche esclusivamente quelle di origine artificiale, sia in quanto tale fattore di rischio non è incluso tra gli ‘agenti fisici’ elencati nell’art. 180 del Titolo stesso. Considerato che gli effetti sulla salute a breve e a lungo termine delle esposizioni a questo agente fisico sono scientificamente noti da tempo e, soprattutto, che la radiazione solare è stata inserita dal 1992 nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni per gli esseri umani della IARC (International Agency for Research on Cancer) la valutazione del rischio per questo agente è da considerarsi un obbligo per il datore di lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08” ;Come tale, la valutazione del rischio dovrà essere effettuata secondo i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 del Titolo I ed essere eseguita secondo le norme tecniche, le linee guida e le buone prassi disponibili. Al termine della valutazione il documento redatto dovrà contenere le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- radiazioni ionizzanti: il recepimento della direttiva 59/2013/Euratom avvenuta con il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020, ha modificato il comma 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, ed introdotto importanti novità in materia di prevenzione e protezione da tali radiazioni, adeguando la normativa vigente a quella prevista in sede europea”.
Per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti (artificiali e naturali), si fa riferimento all'art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 101/2020: “la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia”.
Il D.Lgs. 101/20 specifica inoltre, all’art. 2 comma 4 “ in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto non espressamente previsto in tema di radiazioni ionizzanti dal decreto stesso, si applica il Decreto Legislativo 81/08.” L’art. 109 del D.Lgs. 101/20 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) al comma 5 stabilisce che “la relazione redatta dall’esperto di radioprotezione per la valutazione e la prevenzione dell’esposizione di lavoratori e popolazione a seguito della esecuzione della pratica radiologica, costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008”.









