IL FONDO SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE: STANZIATI 400 MILIONI DI EURO PER AIUTARE LE IMPRESE IN DIFFICOLTA’
Al via, dal prossimo 20 settembre l’inoltro delle istanze per accedere al Fondo Sostegno alle Grandi Imprese .
Il Decreto Direttoriale del 3 settembre 2021 indica termini e modalità di accesso al cd. Fondo per il sostegno alle grandi Imprese in temporanea difficoltà finanziaria, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero una dotazione di 400 milioni di euro a cui le imprese potranno avere accesso previa presentazione di un’istanza di finanziamento.
In caso di accoglimento all’impresa verrà concessa una sovvenzione a tasso agevolato e rimborsabile nei successivi 5 anni, per sostenere le attività produttive e l’occupazione.
L’intento è quello di consentire alle imprese di fronteggiare l’attuale situazione di difficoltà economico-finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Come fare domanda e gli Importi
La concessione dei suddetti finanziamenti è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa realistico e credibile che fornisca elementi giustificativi dell’asserita situazione di difficoltà in cui versa l’impresa, illustri le azioni che si intendono porre in essere per consentire la ripresa o la continuità dell’attività, le prospettive di collocazione sul mercato, le azioni finalizzate a ridurre gli impatti occupazionali e l’esigenza di liquidità.
Segue una valutazione del piano di rilancio che deve fornire garanzia circa la possibilità di un rimborso integrale della sovvenzione concessa nei tempi previsti.
L’importo complessivo del finanziamento, riconosciuto alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiarie, non può superare i 30 milioni di euro.
Nello specifico sono state predisposte le seguenti soglie:
- Il doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente relativa al 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile;
- il 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019;
- per le imprese costituite nel 2019 l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività.
Come anticipato i finanziamenti saranno concessi ad un tasso di interesse agevolato e, come si legge nel decreto interministeriale del 5 luglio, sarà calcolato in misura pari:
“al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.”
I Termini per la presentazione delle istanze ed i Beneficiari
Le domande potranno essere presentate a partire dal 20 settembre 2021, fino al il termine di scadenza previsto per il 2 novembre 2021, tramite accesso al sito dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa- Invitalia in cui gli utenti potranno trovare i relativi moduli.
Potranno beneficiare del Fondo le imprese con almeno 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro, ed un bilancio pari ad, almeno, 43 milioni di euro.
Nel dettaglio, potranno presentare domanda di accesso all’incentivo le imprese, anche se in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (ad eccezione del settore bancario, assicurativo e finanziario), in possesso dei seguenti requisiti:
- situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- presenza di prospettive di ripresa dell’attività;
- regolare costituzione ed iscrizione nel Registro delle imprese;
- sede legale operativa ed ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- avere restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non essere destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i legali rappresentanti o amministratori non devono aver riportato condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.









