IL COLLABORATORE CO.CO.CO RISPONDE DEL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
La Cassazione con sentenza n. 11430/21 ha disposto che il collaboratore co.co.co. è responsabile del mancato versamento dei contributi anche se materialmente affidati al committente-datore di lavoro
Ma vediamo più in dettaglio il caso concreto.
La Vicenda
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata all'INPS, da una collaboratrice con contratto a progetto, dell'indennità di disoccupazione per i co.co.pro prevista dal DL 185/2008 allora in vigore, (poi sostituita dalla DIS-COLL ex L. 92-2012).
La richiesta era stata respinta dall’Istituto di Previdenza per mancato versamento dei contributi alla Gestione separata da parte del datore di lavoro.
Adite le vie legali per veder riconosciuto il proprio diritto, in appello, la Corte ha condannato l'INPS al pagamento dell'indennità di disoccupazione, stante l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro, che è tenuto a versare i contributi anche per tale categoria di lavoratori, al pari di quanto avviene per i lavoratori subordinati.
Successivamente la Cassazione ha ribaltato la lettura della Corte affermando che “il lavoratore autonomo è il solo titolare dell'obbligazione contributiva, anche se materialmente il versamento è affidato al datore di lavoro” , precisando che ”nel caso di specie la collaboratrice avrebbe dovuto versare autonomamente tutti i contributi recuperando la parte a carico del datore di lavoro presentando un altro ricorso”.
La Suprema Corte, nello specifico, ha affermato che non è condivisibile il ragionamento dei giudici di merito nella parte in cui ritengono che " essendo la parte odierna controricorrente iscritta alla Gestione separata, con onere del versamento dei contributi da parte del committente anche per la quota a carico del prestatore, sarebbe stato del tutto irragionevole addossarle le conseguenze di un inadempimento che oggettivamente non è le imputabile”.
Nel rapporto di lavoro di tipo subordinato il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale. Diversa è la disciplina dettata dall'art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995, per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per costoro, infatti, l'art. 2, della succitata legge, oltre a prevedere l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (comma 26), e a stabilire che hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce , demanda ad un decreto ministeriale di definire le modalità ed i termini per il versamento del contributo.” (...) Il che equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo".
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La conclusione a cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 11430/2021 è relata alla mancata adozione di una normativa ad hoc disciplinante modalità ed i termini per il versamento dei contributi da parte dei lavoratori assunti con contratto a progetto. A dispetto di quanto accade per i lavoratori subordinati, ai quali si applica il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, stabilito dall’art 2116 cc., per i collaboratori co.co.co. si fa riferimento ad una norma di rango inferiore, il DL 282/ 1996, che delega il committente al versamento dei contributi anche a nome del collaboratore, con rivalsa sul compenso che viene versato, pertanto in caso di mancato versamento, essendo il collaboratore il titolare legale dell'obbligo la responsabilità ricade sul medesimo, ed i diritti connessi, come l'indennità di disoccupazione, vengono naturalmente a cadere.









