IL PERIODO DI QUARANTENA NON E’ PIU’ PARIFICATO A MALATTIA
Il periodo di quarantena del lavoratore entrato in contatto con un soggetto rivelatosi affetto da Covid-19 non sarà più parificato a malattia e riconosciuto dall’INPS.
E’ quanto riferisce l’INPS con messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 con cui ha fornito indicazioni sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cd. fragili, e la malattia da Covid-19.
Nello specifico l’Istituto di Previdenza ha comunicato che, per il 2021, il legislatore non ha stanziato nuove risorse, per cui l’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena, (introdotta dall’art. 26 del DL 18 marzo n.18), non potrà essere erogata per gli eventi verificatisi nell’anno in corso.
In ordine, invece, ai “cd. Lavoratori fragili”, ovvero coloro che possiedono certificazione di condizioni di rischio della salute, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero, (come disposto dall’art. 26 co.2 del DL 18/2020), l’INPS erogherà la prestazione solo relativamente agli eventi verificatisi fino al 30 giugno 2021, nonostante il differimento al 31 ottobre del diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere attività lavorativa in smart working, “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” (DL 23 luglio 2021, n. 105 art. 9).
Una simile decisione pone seri interrogativi su come potranno essere riconosciuti tali periodi di assenza dal lavoro per i dipendenti che si ritroveranno improvvisamente privi di tutela, e sul come potrà essere assicurata la copertura retributiva e contributiva ai medesimi, e genera incertezza e preoccupazione circa il destino dei lavoratori, che rischiano concretamente di vedersi decurtato lo stipendio, ma anche delle imprese, che potrebbero essere costrette a farsi carico del periodo di quarantena, con conseguente incremento dei costi.
Il vuoto di tutela legislativa coinvolge tutti quei lavoratori, come ad esempio, operai, magazzinieri, addetti alle vendite, cassieri del supermercato, etc. che, una volta in quarantena, non possono, per la natura della mansione, svolgere attività da remoto.
Per tale motivo si rende indispensabile un intervento immediato da parte del Governo, considerando che a settembre, con la ripresa delle attività didattiche in presenza, e la riapertura di numerose attività imprenditoriali sospese per la pausa estiva, è probabile, purtroppo, un’ulteriore impennata dei contagi.
I Sindacati sono intervenuti preoccupati da quanto disposto dall’Istituto di Previdenza nel sopra citato messaggio, chiedendo l’immediato intervento del Governo finalizzato alla ricerca di una copertura finanziaria che assicuri adeguate tutele ai lavoratori fino al termine dell’emergenza sanitaria.
Non ricevere alcuna tutela previdenziale, e dunque alcuna indennità, o far ricadere i costi della quarantena sulle imprese, già in affanno a causa della crisi economica,significherebbe innescare una vera e propria bomba sociale.
La natura dell’indennità della quarantena
Introdotta dal Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), per quarantena si intende il periodo di isolamento obbligatorio che coinvolge chi è entrato in contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS – CoV – 2, della durata di 10 giorni, che con le nuove regole è stata ridotta, per chi ha completato il ciclo vaccinale, a 7 giorni.
La tutela attiene a tutte le varie tipologie di isolamento fiduciario: con “sorveglianza attiva”, “precauzionale” e con “permanenza domiciliare” e si traduce in “un trattamento economico equiparato a quanto previsto in caso di malattia comune sulla base della normativa di riferimento”.
La stessa opera anche nei casi in cui venga successivamente appurata la contrazione dell’infezione da Covid-19 che, all’art. 26 comma 3 del DL Cura Italia, il legislatore ha equiparato alla malattia ordinaria.
L’indennità spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma non è prevista, invece, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps, né per coloro che, pur essendo in quarantena, possono continuare a svolgere le mansioni lavorative “sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro”, in smart working presso il proprio domicilio.









