Il nuovo Decreto Legge “Lavoro” e la proroga del blocco dei licenziamenti
Cosa cambia con il nuovo Decreto Legge, introdotto dal Governo Draghi, in ordine al blocco dei licenziamenti?
Il decreto Legge n.99 del 30 giugno 2021, cd. “Decreto Legge Lavoro” introdotto dal Governo Draghi ha prorogato, ulteriormente, il termine previsto per il blocco dei licenziamenti, fino al 31 ottobre 2021, ma solo per alcuni settori di attività ritenuti più in crisi, ovvero:
settore tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature, ( identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15), anche in caso di utilizzo, da parte delle aziende dei medesimi settori, della CIG in deroga, o dei Fondi di solidarietà (FIS).
Inoltre, i datori di lavoro appartenenti a questi settori, che dal 1° luglio 2021 decidano di sospendere o ridurre l’attività lavorativa, potranno chiedere i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), ed assegno ordinario (AO) per Covid, per un periodo massimo di 17 settimane, fruibili dal 1 luglio al 31 ottobre 2021.
Per contro, tale divieto viene meno per le aziende appartenenti al settore dell’industria e dell’edilizia, ( che utilizzano la CIG), a cui Governo e parti sociali hanno rivolto un mero invito comune ad utilizzare le 13 settimane già previste dal DL Sostegni prima di procedere ai licenziamenti. Si tratta comunque di una raccomandazione, non di una norma imperativa.
Il divieto di licenziamento si applica anche nel caso in cui ricorrano le seguenti ipotesi:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o chiusura conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale (esclusi i trasferimenti d’azienda o di un ramo di azienda);
- fallimento (accordo collettivo aziendale esclusi esercizio provvisorio dell’impresa o cessazione);
- lavoratori che subentreranno con un’assunzione presso un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto o come stabilito in fase di appalto;
- licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per superamento del periodo di comporto, entro il termine del periodo di prova, per limiti di età da pensionamento, ad nutum del interruzione dell’apprendistato dirigente e licenziamento dei lavoratori domestici;
- al termine del periodo formativo;
- interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro (come previsto dallo specifico statuto).
Le ulteriori misure introdotte dal nuovo Decreto in tema di licenziamenti e sostegno all'occupazione .
Il Decreto Lavoro ha introdotto anche le seguenti novità:
- Prolungamento della di cassa integrazione straordinaria (CIGS) gratuita per un periodo massimo di 13 settimane, per le aziende che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali previsti nell’ambito dell’emergenza COVID-19, e 6 mesi di CIGS per le aziende del settore aereo, con blocco dei licenziamenti collegato, ovvero impossibilità per coloro che ne usufruiscono di procedere con i licenziamenti.
- Istituzione di un nuovo Fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 destinata al finanziamento dei progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è prevista una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30% , calcolata im un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori di NASPI. (Con decreto del Ministro del lavoro previa intesa in Conferenza Stato regioni , saranno definiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, (30 agosto 2021) i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse).









